IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto della legge 1. Fino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" nelle aree parco, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale e' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessita', attivita' di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attivita' di studio e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.