IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. Fino alla  entrata  in  vigore  della  normativa  regionale  di
recepimento  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle
aree protette" nelle aree parco, nelle aree protette,  nelle  riserve
naturali  e  nelle  aree  di  interesse  naturalistico  ambientale e'
vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore
tranne i casi di  operazioni  di  soccorso  di  servizi  di  pubblica
necessita',   attivita'   di   rifornimento,   smaltimento   rifiuti,
costruzione e manutenzione di rifugi  e  rilevamenti  finalizzati  ad
attivita'  di  studio  e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.